FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA -Ente Morale dal 1922 DISCIPLINARE DI AUTOCONTROLLO relativo alla protezione dei colombi viaggiatori trasportati con finalità sportive, amatoriali, espositive e, comunque, mai commerciali. Allegato a circ. FCI prot. n.474/16 del 30 giugno ’16 Il presente D isc iplinare intende definire le misure atte a garantire un livello di sicurezza a d e g u a t o a d eliminare ogni eventuale rischio per i colombi viaggiatori trasportati con finalità sportiva e/o amatoriale in genere stabilendo, al contempo, modalità e misure atte a garantire la loro tutela ed il loro benessere. Il patrimonio di ogni colombofilo è rappresentato dai propri colombi. Ne consegue che i primi interessati a far sì che le operazioni di trasporto siano effettuate con tutte le dovute precauzioni sono proprio i colombofili che rispettando alcune regole di base cercano di mettere i loro atleti alati nelle migliori condizioni per fare ritorno a casa serenamente evitando loro inutili stress. Per fugare ogni dubbio si precisa che il Regolamento (CE) N. 1/2005 si applica esclusivamente al trasporto di animali in relazione ad attività economica. Ne consegue, pertanto, che tale provvedimento NON riguarda il trasporto degli animali al seguito del proprietario. Per tale ragione il colombofilo che trasporta i propri colombi non necessita di nessuna autorizzazione/documentazione particolare se non quella indicata al successivo paragrafo 5, così come il trasporto collettivo dei colombi dei soci appartenenti alla Federazione, effettuato con mezzi di proprietà del gruppo o messi a disposizione da associati, non ricade nella fattispecie prevista dal del regolamento sopramenzionato così come riportato nella nota allegata del 10/5/2016 inoltrata dal Ministero della Salute alla Federazione Colombofila Italiana. 1. Identificazione dei colombi viaggiatori durante il trasporto I colombi allevati e trasportati devono essere identificati ed identificabili. I colombi si considerano identificati se dotati di anellino matricolare inamovibile regolarmente fornito ai Gruppi, e quindi ai soci, dalla Federazione Colombofila Italiana, recante un numero di matricola e l’anno di rilascio. Si ritengono identificati anche i colombi dotati di anellino matricolare inamovibile fornito da Federazioni estere, purché regolarmente registrati e quindi riconosciuti dalla Federazione Colombofila Italiana. 2. Note tecniche generali sulle ceste e trasportini utilizzati per il trasporto Il contenitore per il trasporto, cesta o trasportino può essere di diverse dimensioni e di diverso materiale ma deve sempre presentare alcune note tecniche generali atte ad evitare che i colombi all’interno trasportati possano subire danni o eccessivo stress. In particolare, il contenitore/trasportino deve: a. essere facilmente lavabile e disinfettabile; b. essere robusto e resistente agli urti accidentali; c. essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono trasportare. I colombi all’interno devono potersi comodamente muovere senza dover urtare contro le superfici del contenitore; d. consentire il passaggio di luce sufficiente e garantire il corretto circolo di aria; e. avere una lettiera, di materiale vario, adeguata ad assorbire le feci dei colombi evitando che gli stessi ne siano a contatto sporcandosi e compromettendo il loro stato di benessere. 3. Volume e densità di carico delle ceste e trasportini Quanto indicato in questo paragrafo è stato tratto dal Capo V punto E del Regolamento (CE) N. 1/2005 e dai temperamenti adottati nelle Linee Guida per trasportatori, conducenti e guardiani edito dalla Regione Lombardia il 10 settembre 2007. Questo aspetto assume carattere di particolare rilevanza in quanto una corretta densità di carico garantisce ai colombi trasportati lo standard sufficiente per evitarne lesioni o altre situazioni che potrebbero incidere sul loro benessere. Di seguito si riporta la tabella tratta dalle Linee Guida per trasportatori, conducenti e guardiani edito dalla regione Lombardia il 10 settembre 2007, che permette di calcolare quanti colombi possono essere trasportati in base alle dimensioni della cesta/trasportino. AVICOLI IN GABBIA i Peso i categora n Kg cm2 capo volatili Fino a 1.6 288 -320 Questi valori devono sempre essere posti in relazione con le condizioni metereologiche e la durata del tragitto. In condizioni di caldo e per lunghi tragitti si deve applicare un coefficiente maggiore in modo da abbassare la densità di colombi per cesta/trasportino. Di seguito vengono riportare le dimensioni con le relative densità di alcune ceste/trasportini più comuni. Cesta da trasporto in plastica dimensioni 100 x 75 x 30 = 7500 cm2 Applicando il coefficiente maggiore (320 cm2/capo) si evince che il numero massimo di colombi per cesta è di 23. Trasportino in plastica 61 x 31,5 x 27 = 1921,5 cm2 Applicando il coefficiente maggiore (320 cm2/capo) si evince che il numero massimo di colombi per trasportino è di 6. 4. Condizioni generali per il trasporto Secondo l’art. 3 del Regolamento 1/2005, bisogna porre in atto tutte le predisposizioni atte a ridurre al minimo la durata del viaggio seguendo le seguenti regole generali. a. Non trasportare i colombi in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili ovvero usare trasportini/ceste adeguati; b. In generale il viaggio deve durare il minimo indispensabile per raggiungere la zona di lancio evitando inutili soste o deviazioni; c. I colombi devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito trasportare colombi ammalati o sofferenti. Sarà cura della commissione di ingabbio intervenire in caso di animale vistosamente ammalato, invitando il colombofilo a non inviarlo in gara; d. All’interno del mezzo di trasporto le ceste/trasportini devono essere opportunamente collocati in modo tale che tutte abbiano un lato in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito stipare i trasportini/ceste in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione instabile o con poca aria; e. Il trasporto va effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari; f. Durante i trasporti superiori alle 2 ore, ogni cesta adibita al trasporto deve essere munita di abbeveratoio in modo tale che gli animali possano essere abbeverati durante le soste o all’arrivo sul punto di lancio; g. Durante i trasporti superiori alle 2 ore, devono essere predisposte taniche/recipienti chiusi, che contengano acqua da fornire ai colombi per abbeverarli; h. Per i trasporti superiori alle 12 ore e/o nel caso in cui il trasporto comporti la permanenza dei colombi nelle ceste per più di 24 ore (es. ingabbio al giovedì e lanciata al sabato), gli stessi devono essere opportunamente abbeverati e rifocillati; i. Durante i trasporti si dovranno predisporre opportuni mezzi (scale) per effettuare i controlli e le ispezioni a tutte le ceste, anche quelle collocate più in alto; j. Per effettuare le soste, vanno scelti luoghi idonei ricercando l’ombra, soprattutto se il trasporto è effettuato nei periodi estivi e durante l’arco diurno; k. Vanno rispettati dei tempi minimi di permanenza dei colombi all’interno delle ceste/trasportini, prima della lanciata, in modo da poterli rifocillare, se necessario, e dare loro l’opportuno riposo dopo lo stress subito durante il viaggio. Di seguito vengono elencate le tempistiche minime da rispettare in base alle effettive ore di trasporto, escluse le operazioni di carico. -viaggio inferiore alle 6 ore: tempo di riposo dalle 1,5 alle 2 ore; -viaggio dalle 6 alle 8 ore: tempo di riposo dalle 2 alle 3 ore; -viaggio dalle 8 alle 12 ore: tempo di riposo dalle 4 alle 5 ore; I tempi sopra riportati, possono essere ridotti nel caso di condizioni meteorologiche avverse, le quali potrebbero compromettere il naturale rientro dei colombi. 5. Mezzo di trasporto Se l’allevatore trasporta i propri colombi con il proprio mezzo privato, non ci sono particolari predisposizioni da attuare se non le norme generali per evitare lesioni o sofferenze inutili, per cui devono essere rispettate le norme di densità di carico ed il numero di colombi trasportati deve essere congruo al mezzo impiegato. In caso di trasporto collettivo, per cui si utilizza un mezzo di proprietà del Gruppo o di un associato, vanno rispettate alcune regole generali che sono state tratte dal Regolamento (CE) N. 1/2005. In generale il mezzo di trasporto deve: -riparare i colombi da condizioni climatiche avverse, per cui avere il tetto ed eventualmente delle pareti con apertura regolabile; -assicurare un corridoio centrale che permetta la ventilazione ed una temperatura idonea e non inficiante per il benessere dei colombi; -consentire l’accesso da parte del conducente per effettuare il controllo delle ceste e permettere di rifornire di acqua e cibo nei casi previsti; -possibilmente riportare a tergo la scritta: ”TRASPORTO COLOMBI VIAGGIATORI”; -permettere il trasporto di cibo e delle taniche di acqua; -permettere una facile pulizia; 9. Documentazione di trasporto Il colombofilo che trasporta i propri colombi non deve essere munito di particolari documenti se non aver al seguito la tessera di appartenenza al Gruppo e di conseguenza alla Federazione che attesti l’iscrizione alla stessa e copia della Nota del Ministero della Salute del 10/05/2016. Nel trasporto collettivo si rendono necessari i seguenti documenti: -verbale di trasporto,allegato al presente disciplinare, compilato e firmato dal Presidente di gruppo o dal responsabile della commissione di ingabbio dove vengono indicato, la data e l’ora di partenza, il luogo di partenza, il luogo di destinazione ed il numero dei colombi ingabbiati. Lo stesso deve essere prodotto per ogni punto di lancio (in caso di trasporti associati); -copia del campionato vidimato e quindi autorizzato dalla Federazione che comprova lo scopo del trasporto per i fini sportivi per l’anno in corso; -copia dei certificati veterinari di tutti i concorrenti o certificato cumulativo valido per tutti i soci, attestanti l’avvenuta vaccinazione contro la paramixovirosi dei colombi trasportati; -elenco dei soci di cui si sta trasportando i colombi; -documento attestante l’affiliazione da parte del Gruppo/Società alla Federazione Colombofila Italiana, da richiedere da parte di ogni gruppo con cadenza annuale. Riferimenti a) Regolamento (CE) N. 1/2005; b) Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità animale e dei f.v.-Ufficio VI benessere animale del 10/05/2016; c) Linee Guida per trasportatori, conducenti e guardiani edito dalla regione Lombardia il 10 settembre 2007; d) Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada del Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale ed. 2008;